Convenzione
Art. 20
PROFESSORI ED INSEGNANTI
In vigore dal 6 set 1989
PROFESSORI ED INSEGNANTI
Un professore o un insegnante il quale soggiorni temporaneamente, per un periodo non superiore a due anni, in uno Stato contraente allo scopo di insegnare o effettuare ricerche presso una università, collegio, scuola od altro istituto di istruzione e che è, o era immediatamente prima di tale soggiorno, un residente dell'altro Stato contraente, è esente da imposizione nel detto primo Stato contraente per le remunerazioni che riceve in dipendenza di tali attività di insegnamento o di ricerca.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1989-08-28;314#art-c-20