Convenzione
Art. 22
ALTRI REDDITI
In vigore dal 6 set 1989
ALTRI REDDITI
1. Gli elementi di reddito di un residente di uno Stato contraente, qualunque ne sia la provenienza, che non sono trattati negli articoli precedenti della presente Convenzione sono imponibili soltanto in questo Stato.
2. Le disposizioni del paragrafo 1 non si applicano nel caso in cui il beneficiario del reddito, residente di uno Stato contraente, eserciti nell'altro Stato contraente sia un'attività industriale o commerciale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, sia una libera professione mediante una base fissa ivi situata, e il diritto o il bene generatore dei redditi si ricolleghi effettivamente ad esse. In tal caso, gli elementi di reddito sono imponibili in detto altro Stato contraente secondo la propria legislazione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1989-08-28;314#art-c-22