Convenzione
Art. 17
ARTISTI E SPORTIVI
In vigore dal 6 set 1989
ARTISTI E SPORTIVI
1. Nonostante le disposizioni degli , i redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae dalle sue prestazioni personali esercitate nell'altro Stato contraente in qualità di artista dello spettacolo, quale un artista di teatro, del cinema, della radio o della televisione, o in qualità di musicista, nonché di sportivo, sono imponibili in detto altro Stato.
2. Quando il reddito provieniente da prestazioni personali esercitate da un artista dello spettacolo o da uno sportivo in tale qualità, è attribuito ad una persona diversa dall'artista o dallo sportivo medesimo, detto reddito può essere tassata nello Stato contraente, dove dette prestazioni sono svolte, nonostante le disposizioni degli , e 15.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1989-08-28;314#art-c-17