Convenzione

Art. 17

ARTISTI E SPORTIVI

In vigore dal 6 set 1989
ARTISTI E SPORTIVI 1. Nonostante le disposizioni degli , i redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae dalle sue prestazioni personali esercitate nell'altro Stato contraente in qualità di artista dello spettacolo, quale un artista di teatro, del cinema, della radio o della televisione, o in qualità di musicista, nonché di sportivo, sono imponibili in detto altro Stato. 2. Quando il reddito provieniente da prestazioni personali esercitate da un artista dello spettacolo o da uno sportivo in tale qualità, è attribuito ad una persona diversa dall'artista o dallo sportivo medesimo, detto reddito può essere tassata nello Stato contraente, dove dette prestazioni sono svolte, nonostante le disposizioni degli , e 15.
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urn:nir:stato:legge:1989-08-28;314#art-c-17

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ARTISTI E SPORTIVI (Art. 17 Ratifica ed esecuzione della convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica socialista democratica di Sri Lanka per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e prevenire le evasioni fiscali, con protocollo aggiuntivo, firmata a Colombo il 28 marzo 1984.) — Testo vigente | Portale Normativo