Convenzione
Art. 14
PROFESSIONI INDIPENDENTI
In vigore dal 6 set 1989
PROFESSIONI INDIPENDENTI
1. I redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae dall'esercizio di una libera professione o di altre attività indipendenti di carattere analogo sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che tale residente non disponga abitualemente nell'altro Stato contraente di una base fissa per l'esercizio delle sue attività. Se egli dispone di una tale base fissa, i redditi sono imponibili nell'altro Stato, ma unicamente nella misura in cui essi sono imputabili a detta base fissa.
2. L'espressione "libera professione" comprende, in particolare, le attività indipendenti di carattere scientifico, letterario, artistico, educativo o pedagogico, nonché le attività indipendenti dei medici, avvocati, ingegneri, architetti, dentisti e contabili.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1989-08-28;314#art-c-14