Convenzione
Art. 23
PATRIMONIO
In vigore dal 6 set 1989
PATRIMONIO
1. Il patrimonio costituito da beni immobili, considerati all', posseduto da un residente di uno Stato contraente e situato nell'altro Stato contraente è imponibile in detto altro Stato.
2. Il patrimonio costituito da beni mobili che fanno parte dell'attivo di una stabile organizzazione che un'impresa di uno Stato contraente possiede nell'altro Stato contraente o da beni mobili appartenenti ad una base fissa di cui un residente di uno Stato contraente dispone nell'altro Stato contraente per l'esercizio di una professione indipendente è imponibile in detto altro Stato.
3. Il patrimonio costituito da navi od aereomobili utilizzati in traffico internazionale e da beni mobili destinati al loro esercizio, è imponibile soltanto nello Stato contraente in cui si trova la sede della direzione effettiva dell'impresa.
4. Tutti gli elementi del patrimonio di un residente di uno Stato contraente sono imponibili soltanto in detto Stato.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1989-08-28;314#art-c-23