Convenzione

Art. 28

AGENTI DIPLOMATICI E FUNZIONI CONSOLARI

In vigore dal 6 set 1989
AGENTI DIPLOMATICI E FUNZIONI CONSOLARI Le disposizioni della presente Convenzione non pregiudicano i privilegi fiscali di cui beneficiano gli agenti diplomatici o i funzionari consolari in virtù delle regole generali di diritto internazionale o di accordi particolari.
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urn:nir:stato:legge:1989-08-28;314#art-c-28

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AGENTI DIPLOMATICI E FUNZIONI CONSOLARI (Art. 28 Ratifica ed esecuzione della convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica socialista democratica di Sri Lanka per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e prevenire le evasioni fiscali, con protocollo aggiuntivo, firmata a Colombo il 28 marzo 1984.) — Testo vigente | Portale Normativo