Convenzione
Art. 30
ENTRATA IN VIGORE
In vigore dal 6 set 1989
ENTRATA IN VIGORE
1. La presente Convenzione sarà ratificata e gli elementi di ratifica saranno scambiati a Roma non appena possibile.
2. La presente Convenzione entrerà in vigore alla data dello scambio degli strumenti di ratifica e le sue disposizioni avranno effetto:
a) con riferimento alle imposte prelevate alla fonte, ai redditi realizzati il, o successivamente al, 1 gennaio 1978
b) con riferimento alle altre imposte sul reddito e alle imposte sul patrimonio, alle imposte applicabili per i periodi d'imposta che iniziano il, o successivamente al, 1 gennaio 1978.
3. Le domande di rimborso o di accreditamento, cui dà diritto la presente Convenzione conriferimento ad ogni imopsta dovuta dai residenti di ciascuno degli Stati contraenti in relazione ai periodi d'imposta che iniziano il, o successivamente al, 1 gennaio 1978 fino all'entrata in vigore della presente Convenzione, devono essere presentate entro due anni dalla entrata in vigore della presente Convenzione o, se posteriore, dalla data in cui l'imposta è stata prelevata.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1989-08-28;314#art-c-30