Convenzione

Art. 30

ENTRATA IN VIGORE

In vigore dal 6 set 1989
ENTRATA IN VIGORE 1. La presente Convenzione sarà ratificata e gli elementi di ratifica saranno scambiati a Roma non appena possibile. 2. La presente Convenzione entrerà in vigore alla data dello scambio degli strumenti di ratifica e le sue disposizioni avranno effetto: a) con riferimento alle imposte prelevate alla fonte, ai redditi realizzati il, o successivamente al, 1› gennaio 1978 b) con riferimento alle altre imposte sul reddito e alle imposte sul patrimonio, alle imposte applicabili per i periodi d'imposta che iniziano il, o successivamente al, 1› gennaio 1978. 3. Le domande di rimborso o di accreditamento, cui dà diritto la presente Convenzione conriferimento ad ogni imopsta dovuta dai residenti di ciascuno degli Stati contraenti in relazione ai periodi d'imposta che iniziano il, o successivamente al, 1› gennaio 1978 fino all'entrata in vigore della presente Convenzione, devono essere presentate entro due anni dalla entrata in vigore della presente Convenzione o, se posteriore, dalla data in cui l'imposta è stata prelevata.
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urn:nir:stato:legge:1989-08-28;314#art-c-30

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