Convenzione

Art. 31

DENUNCIA

In vigore dal 6 set 1989
DENUNCIA La presente Convenzione rimarrà in vigore sino alla denuncia da parte di uno degli Stati contraenti. Ciascuno Stato contraente può denunciare la Convenzione per via diplomatica, con preavviso minimo di sei mesi, prima della fine di ogni anno solare successivo al periodo di cinque anni dalla data dell'entrata in vigore della Convenzione. In tal caso, la Convenzione cesserà di essere applicata: a) con riferimento alle imposte prelevate alla fonte, ai redditi realizzati il, o successivamente al, 1› gennaio dell'anno solare successivo a quello della denuncia; b) con riferimento alle altre imposte sul reddito e alle imposte sul patrimonio, alle imposte applicabili per i periodi di imposta che iniziano il, o successivamente al, 1› gennaio dell'anno solare successivo a quello della denuncia. Fatta in duplice esemplare a Colombo il 28 marzo 1984 nelle lingue italiana, cirgalese ed inglese, tutti i testi facenti egualmente fede. In caso di divergenza di interpretazione prevarrà il testo inglese. Per il Governo della Per il Governo della Repubblica Italiana Repubblica Socialista Democratica di SRI LANKA Parte di provvedimento in formato grafico Visto, il Ministro degli affari esteri DE MICHELIS
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urn:nir:stato:legge:1989-08-28;314#art-c-31

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