Art. 28 · AGENTI DIPLOMATICI E FUNZIONI CONSOLARI
Convenzione

Art. 28

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AGENTI DIPLOMATICI E FUNZIONI CONSOLARI

In vigore dal 6 set 1989
AGENTI DIPLOMATICI E FUNZIONI CONSOLARI Le disposizioni della presente Convenzione non pregiudicano i privilegi fiscali di cui beneficiano gli agenti diplomatici o i funzionari consolari in virtù delle regole generali di diritto internazionale o di accordi particolari.
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urn:nir:stato:legge:1989-08-28;314#art-c-28