Convenzione

Art. 31

DENUNCIA

In vigore dal 28 apr 1989
DENUNCIA La presente Convenzione resterà in vigore fino alla denuncia da parte di uno Stato contraente; ma ciascuno Stato contraente la potrà denunciare per iscritto e per via diplomatica all'altro Stato contraente entro e non oltre il 30 giugno di ciascun anno solare a decorrere dal quinto anno successivo a quello del scambio degli strumenti di ratifica. In caso di denuncia antecedente al primo luglio di tale anno, la Convenzione si applicherà per l'ultima volta: a) alle imposte dovute alla fonte sui redditi attribuiti o messi in pagamento al più tardi il 31 dicembre dell'anno della denuncia; b) alle altre imposte applicate su redditi di periodi di imposta che si chiudono prima del 31 dicembre dell'anno immediatamente successivo a quello della denuncia. In fede di che, i Plenipotenziari dei due Stati hanno firmato la presente Convenzione e vi hanno apposto i loro sigilli. Fatta a Roma il 29 aprile 1983 in duplice esemplare, in lingua italiana, francese e neerlandese, i tre testi facenti ugualmente fede. Per la Repubblica italiana Per il Regno del Belgio Parte di provvedimento in formato grafico Visto, il Ministro degli affari esteri ANDREOTTI
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