Convenzione
Art. 30
ENTRATA IN VIGORE
In vigore dal 28 apr 1989
ENTRATA IN VIGORE
1. La presente Convenzione sarà ratificata e gli strumenti di ratifica saranno scambiati a Bruxelles non appena possibile.
2. La Convenzione entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello dello scambio degli strumenti di ratifica e le sue disposizioni si applicheranno:
a) alle imposte dovute alla fonte sui redditi attribuiti o messi in pagamento a decorrere dal primo gennaio dell'anno immediatamente successivo a quello dello scambio degli strumenti di ratifica;
b) alle altre imposte applicate ai redditi di periodi di imposta che si chiudono a decorrere dal 31 dicembre dell'anno immediatamente successivo a quello di tale scambio.
3. La Convenzione tra l'Italia e il Belgio per evitare le doppie imposizioni e per regolare talune altre questioni in materia di imposte sul reddito e il Protocollo finale firmati a Bruxelles il 19 ottobre 1970, saranno abrogati e cesseranno di applicarsi alle imposte belghe o italiane con riferimento ai periodi per i quali la presente Convenzione produce i suoi effetti rispetto a detto imposta, in conformità al paragrafo 2. Le disposizioni della Convenzione e del protocollo finale del 19 ottobre 1970 medesimi si applicano alle imposte specificate nell', paragrafo 3, della presente Convenzione dovute per i periodi anteriori alla data di efficacia di quest'ultima.
Storico versioni
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