Convenzione

Art. 2

IMPOSTE CONSIDERATE

In vigore dal 28 apr 1989
IMPOSTE CONSIDERATE 1. La presente Convenzione si applica alle imposte sul reddito prelevate per conto di uno Stato contraente, delle sue suddivisioni politiche o amministrative o dei suoi enti locali, qualunque sia il sistema di prelevamento. 2. Sono considerate imposte sul reddito le imposte prelevate sul reddito complessivo o su elementi del reddito, comprese le imposte sugli utili derivanti dall'alienazione di beni mobili o immobili, le imposte sull'ammontare complessivo dei salari corrisposti dalle imprese, nonché le imposte sui plusvalori. 3. Le imposte attuali cui si applica la Convenzione sono in particolare: a) in Belgio: 1) l'imposta sulle persone fisiche (l'impot des personnes physiques), 2) l'imposta sulle società (l'impot des societes), 3) l'imposta sulle persone giuridiche (l'impot des personnes morales), 4) l'imposta sui non residenti (l'impot des non residents), 5) la contribuzione eccezionale e temporanea di solidarietà (la partecipation exceptionnelle et temporaire de solidaritè), ivi compresi gli acconti (precomptes), le addizionali decimali e centesimali di tali imposte ed acconti, nonché le imposte addizionali all'imposta sulle persone fisiche, (qui di seguito indicate quali "imposta belga"); b) in Italia: 1) l'imposta sul reddito delle persone fisiche, 2) l'imposta sul reddito delle persone giuridiche, 3) l'imposta locale sui redditi, ancorchè riscosse mediante ritenuta alla fonte, (qui di seguito indicate quali "imposta italiana"). 4. La Convenzione si applica anche alle imposte di natura identica o analoga che verranno istituite dopo la firma della Convenzione e che si aggiungeranno alle imposte attuali o che le sostituiranno. Le autorità competenti degli Stati contraenti si comunicheranno le modifiche importanti apportate alle loro rispettive legislazioni fiscali.
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urn:nir:stato:legge:1989-04-03;148#art-c-2

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