Convenzione
Art. 4
RESIDENTE
In vigore dal 28 apr 1989
RESIDENTE
1. Ai fini della presente Convenzione, l'espressione "residente di uno Stato contraente" designa ogni persona il cui reddito, in virtù della legislazione di detto Stato è assoggettato ad imposta nello stesso Stato, a motivo del suo domicilio, della sua residenza, della sede della sua direzione o di ogni altro criterio di natura analoga.
Tuttavia, tale espressione non comprende le persone che sono assoggettate ad imposta in detto Stato soltanto per i redditi che esse ricavano da fonti sutuate in detto Stato.
2. Quando, in base alle disposizioni del primo paragrafo, una persona fisica è residente di entrambi gli Stati contraenti, la sua situazione è determinata nel seguente modo:
a) detta persona è considerata residente dello Stato nel quale ha una abitazione permanente; se essa dispone di una abitazione permanente in entrambi gli Stati, è considerata residente dello Stato nel quale le sue relazioni personali ed economiche sono più strette (centro degli interessi vitali);
b) se non si può determinare lo Stato nel quale detta persona ha il centro dei suoi interessi vitali, o se la medesima non ha una abitazione permanente in alcuno degli Stati, essa è considerata residente dello Stato in cui soggiorna abitualmente;
c) se detta persona soggiorna abitualmente in entrambi gli Stati ovvero non soggiorna abitualmente in alcuno di essi, essa è considerata residente dello Stato del quale ha la nazionalità;
d) se detta persona ha la nazionalità di entrambi gli Stati, o se non ha la nazionalità di alcuno di essi, le autorità competenti degli Stati contraenti risolvono le questioni di comune accordo.
3. Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1, una persona diversa da una persona fisica è residente di entrambi gli Stati contraenti, si ritiene che essa è residente dello Stato in cui si trova la sede della sua direzione effettiva.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1989-04-03;148#art-c-4