Convenzione

Art. 3

DEFINIZIONI GENERALI

In vigore dal 28 apr 1989
DEFINIZIONI GENERALI 1. Ai fini della presente Convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione: a) le espressioni "uno Stato contraente" e "l'altro Stato contraente" designano, come il contesto richiede, il Belgio o l'Italia; b) il termine "Belgio" designa il territorio nazionale nonché le zone marine soggette alla giurisdizione nazionale del Regno del Belgio; il termine "Italia" designa il territorio della Repubblica italiana e comprende le zone al di fuori del mare territoriale dell'italia - ed in particolare il letto ed il sottosuolo del mare adiacenti al territorio della penisola e delle isole italiane e situati al di fuori del mare territoriale - fino al limite stabilito dalla legislazione italiana in materia di ricerca e di sfruttamento delle risorse naturali di tali zone. c) il termine "persona" comprende le persone fisiche, le società ed ogni altra associazione di persone; d) il termine "società" designa qualsiasi persona giuridica o qualsiasi ente che è considerato persona giuridica ai fini dell'imposizione nello Stato del quale è residente; e) le espressioni "impresa di uno Stato contraente" e "impresa dell'altro Stato contraente" designano rispettivamente un'impresa esercitata da un residente di uno Stato contraente e un'impresa esercitata da un residente dell'altro Stato contraente; f) l'espressione "traffico internazionale" designa qualsiasi attività di trasporto effettuato per mezzo di una nave o di un aeromobile da parte di una impresa la cui sede di direzione effettiva è situata in uno Stato contraente, ad eccezione del caso in cui la nave o l'aeromobile sia utilizzato esclusivamente tra località situate nell'altro Stato contraente; g) il termine "nazionali" designa: le persone fisiche che possedono la nazionalità di uno Stato contraente; le persone giuridiche, società di persone ed associazioni costituite in conformità della legislazione in vigore in uno Stato contraente; h) l'espressione "autorità competente" designa: in Belgio, il Ministro delle Finanze o il suo rappresentante autorizzato; in Italia, il Ministero delle Finanze. 2. Per l'applicazione della Convenzione da parte di uno Stato contraente, le espressioni non definite hanno il significato che ad esse attribuisce la legislazione di detto Stato relativa alle imposte alle quali si applica la Convenzione, a meno che il contesto non richiesta una diversa interpretazione.
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urn:nir:stato:legge:1989-04-03;148#art-c-3

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DEFINIZIONI GENERALI (Art. 3 Ratifica ed esecuzione della convenzione tra la Repubblica italiana ed il Regno del Belgio per evitare le doppie imposizioni e per prevenire la frode e l'evasione fiscali in materia di imposte sul reddito, con protocollo finale, firmata a Roma il 29 aprile 1983, nonche' del protocollo aggiuntivo di modifica, firmato a Roma il 19 dicembre 1984.) — Testo vigente | Portale Normativo