Convenzione

Art. 1

SOGGETTI

In vigore dal 28 apr 1989
CONVENZIONE TRA L'ITALIA E IL BELGIO PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONE E PER PREVENIRE LA FRODE E L'EVASIONE FISCALI IN MATERIA DI IMPOSTE SUL REDDITO IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA e SUA MAESTÀ IL RE DEI BELGI, Desiderosi di aggiornare, in considerazione delle modifiche apportate alle legislazioni fiscali dei due Stati, la Convenzione ed il Protocollo finale firmati a Bruxelles il 19 ottobre 1970 tra l'Italia e il Belgio per evitare le doppie imposizioni e per regolare talune altre questioni in materia di imposte sul reddito. Hanno deciso di concludere a tale scopo una nuova Convenzione per evitare le doppie imposizioni e per prevenire la frode e l'evasione fiscali in materia di imposte sul reddito, destinata a sostituire la precedente, ed hanno nominato a tale effetto come loro Plenipotenziari. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA: Il Sottosegretario di Stato agli Affari Esteri On. Bruno Corti SUA MAESTÀ IL RE DEI BELGI: Il Signor Marcel Rymenans, Ambasciatore del Regno del Belgio I quali, dopo essersi scambiati i loro pieni poteri ed averli riconosciuti in buona e debita forma, hanno convenuto le seguenti disposizioni: SOGGETTI La presente convenzione si applica alle persone che sono residenti di uno o di entrambi gli Stati contraenti.
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urn:nir:stato:legge:1989-04-03;148#art-c-1

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SOGGETTI (Art. 1 Ratifica ed esecuzione della convenzione tra la Repubblica italiana ed il Regno del Belgio per evitare le doppie imposizioni e per prevenire la frode e l'evasione fiscali in materia di imposte sul reddito, con protocollo finale, firmata a Roma il 29 aprile 1983, nonche' del protocollo aggiuntivo di modifica, firmato a Roma il 19 dicembre 1984.) — Testo vigente | Portale Normativo