Convenzione
Art. 1
SOGGETTI
In vigore dal 28 apr 1989
CONVENZIONE TRA L'ITALIA E IL BELGIO PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONE E PER PREVENIRE LA FRODE E L'EVASIONE FISCALI IN MATERIA DI IMPOSTE SUL REDDITO
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
e
SUA MAESTÀ IL RE DEI BELGI,
Desiderosi di aggiornare, in considerazione delle modifiche apportate alle legislazioni fiscali dei due Stati, la Convenzione ed il Protocollo finale firmati a Bruxelles il 19 ottobre 1970 tra l'Italia e il Belgio per evitare le doppie imposizioni e per regolare talune altre questioni in materia di imposte sul reddito.
Hanno deciso di concludere a tale scopo una nuova Convenzione per evitare le doppie imposizioni e per prevenire la frode e l'evasione fiscali in materia di imposte sul reddito, destinata a sostituire la precedente, ed hanno nominato a tale effetto come loro Plenipotenziari.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA:
Il Sottosegretario di Stato agli Affari Esteri On. Bruno Corti
SUA MAESTÀ IL RE DEI BELGI:
Il Signor Marcel Rymenans, Ambasciatore del Regno del Belgio
I quali, dopo essersi scambiati i loro pieni poteri ed averli riconosciuti in buona e debita forma, hanno convenuto le seguenti disposizioni:
SOGGETTI
La presente convenzione si applica alle persone che sono residenti di uno o di entrambi gli Stati contraenti.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:legge:1989-04-03;148#art-c-1