Convenzione

Art. 29

DISPOSIZIONI DIVERSE

In vigore dal 28 apr 1989
DISPOSIZIONI DIVERSE 1. Le disposizioni della presente Convenzione non pregiudicano i privilegi fiscali di cui beneficiano gli agenti diplomatici o i funzionari consolari in virtù delle regole generali del diritto internazionale o di accordi particolari. 2. La Convenzione non si applica alle organizzazioni internazionali a loro organi o a loro funzionari, nè alle persone che sono membri di una missione diplomatica o di una sede consolare di uno Stato terzo, qualora esse si trovino nel territorio di uno Stato contraente e non vengano considerate residenti dell'uno o dell'altro Stato contraente ai fini delle imposte sul reddito. 3. Le disposizioni della Convenzione non pregiudicano il diritto di uno Stato contraente ad applicare a carico delle società residenti di detto Stato le imposte dovute, in base alla propria legislazione, in caso di acquisto da parte di dette società delle proprie azioni o quote oppure in occasione della ripartizione del patrimonio sociale.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1989-04-03;148#art-c-29

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo