Convenzione

Art. 28

RIMBORSI DELLE IMPOSTE RISCOSSE MEDIANTE RITENUTA ALLA FONTE

In vigore dal 28 apr 1989
RIMBORSI DELLE IMPOSTE RISCOSSE MEDIANTE RITENUTA ALLA FONTE 1. Le imposte riscosse in uno Stato contraente mediante ritenuta alla fonte sono rimborsate a richiesta dell'interessato qualora il diritto alla percezione di dette imposte sia limitato dalle disposizioni della presente Convenzione. 2. Le istanze di rimborso vanno presentate all'Autorità competente nello Stato contraente ad effettuare il rimborso entro i termini stabiliti dalla legislazione di detto Stato; esse devono essere corredate da un attestato ufficiale dello Stato contraente di cui il contribuente è residente; certificante che sussistono le condizioni richieste per avere diritto alla applicazione delle esenzioni o delle riduzioni previste dalla Convenzione. 3. Le autorità competenti degli Stati contraenti stabiliranno di comune accordo, conformemente alle disposizioni dell', le modalità di applicazione del presente articolo. Esse potranno inoltre stabilire di comune accordo procedure diverse per l'applicazione delle limitazioni d'imposta previste dalla presente Convenzione.
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RIMBORSI DELLE IMPOSTE RISCOSSE MEDIANTE RITENUTA ALLA FONTE (Art. 28 Ratifica ed esecuzione della convenzione tra la Repubblica italiana ed il Regno del Belgio per evitare le doppie imposizioni e per prevenire la frode e l'evasione fiscali in materia di imposte sul reddito, con protocollo finale, firmata a Roma il 29 aprile 1983, nonche' del protocollo aggiuntivo di modifica, firmato a Roma il 19 dicembre 1984.) — Testo vigente | Portale Normativo