Convenzione

Art. 23

METODI PER ELIMINARE LE DOPPIE IMPOSIZIONE

In vigore dal 28 apr 1989
METODI PER ELIMINARE LE DOPPIE IMPOSIZIONE 1. Per quanto riguarda il Belgio, la doppia imposizione è eliminata nella seguente maniera: 1) Se un residente del belgio possiede redditi non previsti al successivo punto 2 che sono tassabili in Italia conformemente alle disposizioni della presente Convenzione, il belgio esenta dall'imposta detti redditi, ma può, per calcolare l'ammontare delle proprie imposte sul residuo reddito di detto residente, applicare la stessa aliquota come se i redditi in questione non fossero stati esentati. 2) Per quanto concerne i dividendi imponibili in conformità all', paragrafo 2, gli interessi imponibili in conformità all', paragrafi 2 o 7 ed i canoni imponibili in conformità all', paragrafi 2 o 6, la quota forfettaria dell'imposta straniera, determinata alle condizioni e con l'aliquota previsti dalla legislazione belga, è portata in detrazione dall'imposta belga relativa ai detti redditi; tuttavia, l'aliquota di detta quota forfettaria dell'imposta straniera non può essere inferiore a quella dell'imposta prelevata in Italia su detti redditi in conformità all', paragrafo 2, all', paragrafo 2 o all', paragrafo 2, a seconda dei casi. 3) Quando, conformemente alla legislazione belga, le perdite subite da un'impresa belga in una stabile organizzazione situata in Italia sono state effettivamente dedotte dagli utili di detta impresa ai fini della sua tassazione in Belgio, l'esenzione prevista sub 1) non si applica in Belgio agli utili di altri periodi imponibili imputabili a tale organizzazione nella misura in cui detti utili sono stati esentati dall'imposta anche in Italia per effetto della loro compensazione con dette perdite. 2. Per quanto riguarda l'Italia, la doppia imposizione è eliminata nella seguente maniera: 1) Se un residente dell'Italia possiede redditi che sono imponibili in Belgio, l'Italia, nel calcolare le proprie imposte sul reddito specificate nell' della presente Convenzione, può includere detti redditi nella base imponibile di tali imposte, a meno che la Convenzione non stabilisca diversamente. In tal caso, l'Italia deve dedurre dalle imposte così calcolate l'imposta sui redditi pagata in Belgio, ma l'ammontare della deduzione non può eccedere la quota d'imposta italiana attribuibile ai predetti redditi nella proporzione in cui gli stessi concorrono alla formazione del reddito complessivo. 2) Tuttavia, nessuna deduzione è accordata ove il reddito venga assoggettato in Italia ad imposizione mediante ritenuta a titolo d'imposta, su richiesta del beneficiario del reddito in base alla legislazione italiana.
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urn:nir:stato:legge:1989-04-03;148#art-c-23

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METODI PER ELIMINARE LE DOPPIE IMPOSIZIONE (Art. 23 Ratifica ed esecuzione della convenzione tra la Repubblica italiana ed il Regno del Belgio per evitare le doppie imposizioni e per prevenire la frode e l'evasione fiscali in materia di imposte sul reddito, con protocollo finale, firmata a Roma il 29 aprile 1983, nonche' del protocollo aggiuntivo di modifica, firmato a Roma il 19 dicembre 1984.) — Testo vigente | Portale Normativo