Convenzione

Art. 21

STUDENTI, PRATICANTI O APPRENDISTI

In vigore dal 28 apr 1989
STUDENTI, PRATICANTI O APPRENDISTI Le somme che uno studente, un praticante o un apprendista il quale è, o era immediatamente prima di recarsi in uno Stato contraente, residente dell'altro Stato contraente e che soggiorna nel primo Stato al solo scopo di compiervi i suoi studi o di attendere alla propria formazione, riceve per sopperire alle spese di mantenimento, di istruzione o di formazione, non sono imponibili in tale Stato, a condizione che tali somme provengano da fonti situate fuori di detto Stato.
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urn:nir:stato:legge:1989-04-03;148#art-c-21

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