Convenzione
Art. 20
PROFESSORI
In vigore dal 28 apr 1989
PROFESSORI
Le remunerazioni di qualsiasi genere dei professori e degli altri membri del corpo insegnante, residenti di uno Stato contraente, i quali soggiornano temporaneamente nell'altro Stato contraente per insegnarvi o svolgervi ricerche scientifiche, per un periodo non eccedente i due anni, presso una università od altro istituto di insegnamento o di ricerca scientifica non avente finalità di lucro, sono imponibili soltanto nel primo stato.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1989-04-03;148#art-c-20