Convenzione
Art. 17
ARTISTI E SPORTIVI
In vigore dal 28 apr 1989
ARTISTI E SPORTIVI
1. Nonostante le disposizioni degli , i redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae delle sue prestazioni personali esercitate nell'altro Stato contraente in qualità di artista dello spettacolo, quale un artista di teatro, del cinema, della radio o della televisione o in qualità di musicista, nonché di sportivo, sono imponibili in detto altro Stato.
2. Quando i redditi derivanti da attività che un artista dello spettacolo od uno sportivo esercita personalmente ed in tale qualità sono attribuiti non all'artista od allo sportivo medesimi, ma ad un'altra persona, detti redditi sono imponibili, nonostante le disposizioni degli , nello Stato contraente dove le attività dell'artista o dello sportivo sono esercitate.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1989-04-03;148#art-c-17