Convenzione
Art. 13
UTILI DI CAPITALE
In vigore dal 28 apr 1989
UTILI DI CAPITALE
1. Gli utili che un residente di uno Stato contraente ritrae dall'alienazione di beni immobili di cui all' situati nell'altro Stato contraente, sono imponibili in detto altro Stato.
2. Gli utili derivanti dalla alienazione di beni mobili facenti parte della proprietà aziendale di una stabile organizzazione che un'impresa di uno Stato contraente ha nell'altro Stato contraente, ovvero di beni mobili appartenenti ad una base fissa di cui dispone un residente di uno Stato contraente nell'altro Stato contraente per l'esercizio di una professione indipendente, compresi gli utili derivanti dall'alienazione di detta stabile organizzazione (da sola o con l'intera impresa) o di detta base fissa, sono imponibili in detto altro Stato.
3. Gli utili derivanti dall'alienazione di navi o di aeromobili impiegati in traffico internazionale o di beni mobili destinati all'esercizio di tali navi od aeromobili, sono imponibili soltanto nello Stato contraente in cui è situata la sede della direzione effettiva della impresa.
4. Gli utili derivanti dall'alienazione di ogni altro bene diverso da quelli menzionati ai paragrafi 1, 2 e 3, sono imponibili soltanto nello Stato contraente di cui l'alienante è residente.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1989-04-03;148#art-c-13