Convenzione

Art. 14

PROFESSIONI INDIPENDENTI

In vigore dal 28 apr 1989
PROFESSIONI INDIPENDENTI 1. I redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae dall'esercizio di una libera professione o da altre attività di carattere indipendente sono imponibili soltanto in detto Stato a meno che tale residente non disponga abitualmente nell'altro Stato contraente di una base fissa per l'esercizio delle sue attività. Se egli dispone di tale base fissa, i redditi sono imponibili nell'altro Stato, ma unicamente nella misura in cui sono attribuibili a detta base fissa. 2. L'espressione "libera professione" comprende in particolare le attività indipendenti di carattere scientifico, letterario, artistico, educativo e pedagogico, nonché le attività indipendenti dei medici, avvocati, ingegneri, architetti, dentisti e contabili.
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urn:nir:stato:legge:1989-04-03;148#art-c-14

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PROFESSIONI INDIPENDENTI (Art. 14 Ratifica ed esecuzione della convenzione tra la Repubblica italiana ed il Regno del Belgio per evitare le doppie imposizioni e per prevenire la frode e l'evasione fiscali in materia di imposte sul reddito, con protocollo finale, firmata a Roma il 29 aprile 1983, nonche' del protocollo aggiuntivo di modifica, firmato a Roma il 19 dicembre 1984.) — Testo vigente | Portale Normativo