Convenzione

Art. 11

INTERESSI

In vigore dal 28 apr 1989
INTERESSI 1. Gli interessi provenienti da uno Stato contraente e pagati ad un residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato. 2. Tuttavia, tali interessi sono imponibili anche nello Stato contraente dal quale essi provengono ed in conformità alla legislazione di detto Stato, ma se l'effettivo beneficiario degli interessi è residente dell'altro Stato contraente, l'imposta così applicata non può eccedere il 15 per cento dell'ammontare lordo degli interessi. 3. In deroga alle disposizioni del paragrafo 2, gli interessi non possono essere tassati nello Stato dal quale essi provengono allorchè si tratta di: a) interessi di prestiti non rappresentati da titoli al portatore pagati all'altro Stato contraente, ad una delle sue suddivisioni politiche o amministrative o ad uno dei suoi enti locali; b) interessi pagati ad istituti di credito dell'altro Stato contraente in virtù di prestiti non rappresentati da titoli al portatore e concessi nel quadro di un accordo concluso tra i Governi degli Stati contraenti. 4. Ai fini del presente articolo il termine "interessi" designa i redditi dei titoli del debito pubblico, delle obbligazioni di prestiti, garantite o non da ipoteca e portanti o meno una clausola di partecipazione agli utili, e dei crediti o depositi di qualsiasi natura, nonché i premi di prestiti ed ogni altro provento assimilabile, in base alla legislazione fiscale dello Stato da cui i redditi provengono, ai redditi di somme date in prestito o depositate. Tuttavia, il termine "interessi" non comprende gli interessi considerati dividendi in virtù dell', paragrafo 3, secondo capoverso. 5. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano nel caso in cui il beneficiario effettivo degli interessi, residente di uno Stato contraente, eserciti nell'altro Stato contraente dal quale provengono gli interessi, sia un'attività industriale o commerciale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, sia una professione indipendente mediante una base fissa ivi situata, e il credito generatore degli interessi si ricolleghi effettivamente ad esse. In tal caso, gli interessi sono imponibili in detto altro Stato secondo la propria legislazione. 6. Gli interessi si considerano provenienti da uno Stato contraente quando il debitore è lo Stato stesso, una sua suddivisione politica o amministrativa, un suo ente locale o un residente di detto Stato. Tuttavia, quando il debitore degli interessi, sia esso residente o no di uno Stato contraente, ha in uno Stato contraente una stabile organizzazione o una base fissa per le cui necessità viene contratto il debito sul quale sono pagati gli interessi e tali interessi sono a carico della stabile organizzazione o della base fissa, gli interessi stessi si considerano provenienti dallo Stato in cui è situata la stabile organizzazione o la base fissa. 7. Se, in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra il debitore e beneficiario effettivo o tra ciascuno di essi e terze persone, l'ammontare degli interessi, tenuto conto del credito per il quale sono pagati, eccede quello che sarebbe stato convenuto tra debitore e beneficiario effettivo in assenza di simili relazioni, le disposizioni del presente articolo si applicano soltanto a quest'ultimo ammontare. In tal caso, la parte eccedente dei pagamenti è imponibile in conformità della legislazione di ciascuno Stato contraente e tenuto conto delle altre disposizioni della presente Convenzione.
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urn:nir:stato:legge:1989-04-03;148#art-c-11

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