Convenzione

Art. 19

FUNZIONI PUBBLICHE

In vigore dal 28 apr 1989
FUNZIONI PUBBLICHE 1. a) Le remunerazioni, diverse dalle pensioni, pagate da uno Stato contraente, da una sua suddivisione politica o amministrativa o da un suo ente locale a una persona fisica, in corrispettivo di servizi resi a detto Stato o a detta suddivisione od ente locale, sono imponibili soltanto in questo Stato. b) Tuttavia, tali remunerazioni sono imponibili soltanto nell'altro Stato contraente se i servizi sono resi in detto Stato e se la persona fisica sia un residente di detto Stato che: i) abbia la nazionalità di detto Stato, o ii) non sia divenuto residente di detto Stato al solo scopo di rendervi i servizi. 2. a) Le pensioni corrisposte da uno Stato contraente, da una sua suddivisione politica od amministrativa o da un suo ente locale, sia direttamente sia mediante prelevamento da fondi da essi costituiti, a una persona fisica in corrispettivo di servizi resi a detto Stato o a detta suddivisione od ente locale, sono imponibili soltanto in questo Stato. b) Tuttavia, tali pensioni sono imponibili soltanto nell'altro Stato contraente se la persona fisica sia un residente di questo Stato e ne abbia la nazionalità. 3. Le disposizioni degli si applicano alle remunerazioni e pensioni pagate in corrispettivo di servizi resi nell'ambito di una attività industriale o commerciale esercitata da uno Stato contraente, da una sua suddivisione politica o amministrativa o da un suo ente locale.
Storico versioni

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Pro

urn:nir:stato:legge:1989-04-03;148#art-c-19

In sintesi

La regola generale prevede che le remunerazioni e le pensioni erogate da uno Stato, da un ente locale o da una suddivisione politica siano tassate esclusivamente nello Stato che le paga. Tuttavia, per le remunerazioni ordinarie la tassazione passa all'altro Stato se i servizi sono resi lì da una persona fisica che vi risiede ed ha la nazionalità locale, oppure non vi si è trasferita al solo scopo di lavorare. Per le pensioni pubbliche, la tassazione spetta all'altro Stato solo se il beneficiario vi risiede e ne possiede la nazionalità. Infine, se i servizi sono prestati nell'ambito di attività industriali o commerciali svolte dallo Stato o ente, non si applicano queste regole speciali ma le norme ordinarie della convenzione (articoli 15, 16 e 18).

Perché esiste questa norma

La norma mira a stabilire i criteri di tassazione per stipendi e pensioni legati a funzioni pubbliche, evitando le doppie imposizioni tra i due Stati contraenti.

A chi si applica

Si applica alle persone fisiche che ricevono remunerazioni o pensioni da uno Stato contraente, da una sua suddivisione politica o amministrativa o da un suo ente locale in cambio di servizi resi.

Esempio pratico

Un cittadino italiano residente in Belgio riceve una pensione per il servizio precedentemente reso a favore di un ente locale italiano. Poiché non ha la nazionalità belga, la sua pensione pubblica rimane tassabile esclusivamente in Italia.

Domande frequenti

Dove vengono tassati di regola gli stipendi pagati da uno Stato o ente locale?Sono tassabili esclusivamente nello Stato che eroga il pagamento, salvo specifiche eccezioni legate alla residenza e alla nazionalità di chi presta il servizio.
Quando una pensione pubblica è tassata esclusivamente nell'altro Stato contraente?È tassata nell'altro Stato solo se la persona fisica che la riceve è residente in tale Stato e ne possiede anche la nazionalità.
Cosa succede se i servizi pubblici sono resi per un'attività industriale o commerciale?In questo caso non si applicano le regole speciali dell'articolo 19, ma trovano applicazione le disposizioni ordinarie previste dagli articoli 15, 16 e 18 della convenzione.

Termini chiave

Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.

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