Art. 20 · PROFESSORI
Convenzione

Art. 20

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PROFESSORI

In vigore dal 28 apr 1989
PROFESSORI Le remunerazioni di qualsiasi genere dei professori e degli altri membri del corpo insegnante, residenti di uno Stato contraente, i quali soggiornano temporaneamente nell'altro Stato contraente per insegnarvi o svolgervi ricerche scientifiche, per un periodo non eccedente i due anni, presso una università od altro istituto di insegnamento o di ricerca scientifica non avente finalità di lucro, sono imponibili soltanto nel primo stato.
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urn:nir:stato:legge:1989-04-03;148#art-c-20