Art. 1
In vigore dal 28 apr 1989
La camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
.
1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la convenzione tra la Repubblica italiana ed il Regno del Belgio per evitare le doppie imposizioni e per prevenire la frode e l'evasione fiscali in materia di imposte sul reddito, con protocollo finale, firmata a Roma il 29 aprile 1983, nonché del protocollo aggiuntivo di modifica, firmato a Roma il 19 dicembre 1984.
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Prourn:nir:stato:legge:1989-04-03;148#art-rd-1