Art. 2
In vigore dal 28 apr 1989
1. Piena ed intera esecuzione è data agli atti di cui all', a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformità all' della convenzione e all' del protocollo aggiuntivo.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1989-04-03;148#art-rd-2