Convenzione
Art. 31
31 / 34DENUNCIA
In vigore dal 28 apr 1989
DENUNCIA
La presente Convenzione resterà in vigore fino alla denuncia da parte di uno Stato contraente; ma ciascuno Stato contraente la potrà denunciare per iscritto e per via diplomatica all'altro Stato contraente entro e non oltre il 30 giugno di ciascun anno solare a decorrere dal quinto anno successivo a quello del scambio degli strumenti di ratifica. In caso di denuncia antecedente al primo luglio di tale anno, la Convenzione si applicherà per l'ultima volta:
a) alle imposte dovute alla fonte sui redditi attribuiti o messi in pagamento al più tardi il 31 dicembre dell'anno della denuncia;
b) alle altre imposte applicate su redditi di periodi di imposta che si chiudono prima del 31 dicembre dell'anno immediatamente successivo a quello della denuncia.
In fede di che, i Plenipotenziari dei due Stati hanno firmato la presente Convenzione e vi hanno apposto i loro sigilli.
Fatta a Roma il 29 aprile 1983 in duplice esemplare, in lingua italiana, francese e neerlandese, i tre testi facenti ugualmente fede.
Per la Repubblica italiana Per il Regno del Belgio
Parte di provvedimento in formato grafico
Visto, il Ministro degli affari esteri
ANDREOTTI
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1989-04-03;148#art-c-31