Convenzione

Art. 8

In vigore dal 17 gen 1989
21. Il Comitato notifica al governo della Parte interessata il suo intento di procedere ad un sopralluogo. A seguito di tale notifica il Comitato è abilitato a visitare in qualsiasi momento, i luoghi di cui all'. 2. Una Parte deve formire al Comitato le seguenti agevolazioni per l'adempimento del suo incarico: a. accesso al proprio territorio e facoltà di circolarvi senza limitazioni di sorta; b. tutte le informazioni relative ai luoghi in cui si trovano persone private di libertà; c. la possibilità di recarsi a suo piacimento in qualsiasi luogo in cui vi siano persone private di libertà, compreso il diritto di circolare senza intralci all'interno di detti luoghi; d. ogni altra informazione di cui la Parte dispone e che è necessaria al Comitato per l'adempimento del suo incarico. Nel ricercare tali informazioni, il Comitato tiene conto delle norme di diritto e di deontologia professionale applicabili a livello nazionale. 3. Il Comitato può intrattenersi senza testimoni con le persone private di libertà. 4. Il Comitato può entrare liberamente in contatto con qualsiasi persona che ritenga possa fornirgli informazioni utili. 5. Se del caso, il Comitato comunica immediatamente le sue osservazioni alle Autorità competenti della Parte interessata.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1989-01-02;7#art-c-8

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo