Convenzione

Art. 13

In vigore dal 17 gen 1989
I membri del Comitato, gli esperti e le altre persone che lo assistono sono sottoposti, durante il loro mandato e successivamente alla sua scadenza, all'obbligo di tenere segreti i fatti o le informazioni di cui sono venuti a conoscenza nell'adempimento delle loro funzioni.
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urn:nir:stato:legge:1989-01-02;7#art-c-13

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