Convenzione

Art. 11

In vigore dal 17 gen 1989
1. Le informazioni raccolte dal Comitato in occasione di una visita, il suo rapporto e le sue consultazioni con la Parte interessata sono riservate. 2. Il Comitato pubblica il suo rapporto ed ogni commento della Parte interessata, qualora quest'ultima lo richieda. 3. Ciò nonostante, nessun dato di natura personale deve essere reso pubblico senza il consenso esplicito della persona interessata.
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urn:nir:stato:legge:1989-01-02;7#art-c-11

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Art. 11 Ratifica ed esecuzione della convenzione europea per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti, con annesso, adottata a Strasburgo il 26 novembre 1987. — Testo vigente | Portale Normativo