Convenzione

Art. 7

In vigore dal 17 gen 1989
1. Il Comitato organizza i sopralluoghi nei luoghi di cui all'. Oltre a visite periodiche, il Comitato può organizzare ogni altro sopralluogo che sia a suo giudizio richiesto dalle circostanze. 2. I sopralluoghi sono di norma effettuati da almeno due membri del Comitato con l'assistenza, qualora sia ritenuta necessaria, di esperti e di interpreti.
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urn:nir:stato:legge:1989-01-02;7#art-c-7

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