Convenzione
Art. 5
In vigore dal 17 gen 1989
1. I membri del Comitato sono eletti dal Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa a maggioranza assoluta dei voti su una lista di nomi elaborata dall'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea Consultiva del Consiglio d'Europa; la delegazione nazionale all'Assemblea Consultiva di ciascuna Parte presenta tre candidati almeno due dei quali sono della sua nazionalità.
2. La stessa procedura è seguita per provvedere ai seggi divenuti vacanti.
3. I membri del Comitato sono eletti per un periodo di quattro anni.
Essi sono rieleggibili una sola volta. Tuttavia, per quanto concerne i membri designati alla prima elezione, le funzioni di tre membri scadranno al termine di un periodo di due anni. I membri le cui funzioni scadono al termine del periodo iniziale di due anni sono estratti a sorte dal Segretario Generale del Consiglio d'Europa immediatamente dopo l'espletamento della prima elezione.
Storico versioni
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