Convenzione
Art. 1
In vigore dal 17 gen 1989
TRADUZIONE NON UFFICIALE
CONVENZIONE EUROPEA PER LA PREVENZIONE DELLA TORTURA
E DELLE PENE O TRATTAMENTI INUMANI O DEGRADANTI
Gli Stati membri del Consiglio d'Europa, firmatari della presente Convenzione,
Viste le disposizioni della Convenzione di salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà fondamentali;
Rammentando che ai termini dell' di detta Convenzione, "nessuno può essere sottoposto a tortura nè a pene o trattamenti inumani o degradanti";
Constatando che le persone che si pretendono vittime di violazioni dell' possono avvalersi del dispositivo previsto dalla presente Convenzione;
Convinti che la protezione dalla tortura e dalle pene o trattamenti inumani o degradanti delle persone private di libertà potrebbe essere rafforzata da un sistema non giudiziario di natura preventiva, basato su sopralluoghi;
Hanno convenuto quanto segue:
.
È istituito un Comitato europeo per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti (qui di seguito denominato: "il Comitato"). Il Comitato esamina, per mezzo di sopralluoghi il trattamento delle persone private di libertà allo scopo di rafforzare, se necessario, la loro protezione dalla tortura e dalle pene o trattamenti inumani o degradanti.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1989-01-02;7#art-c-1