Convenzione

Art. 1

In vigore dal 17 gen 1989
TRADUZIONE NON UFFICIALE CONVENZIONE EUROPEA PER LA PREVENZIONE DELLA TORTURA E DELLE PENE O TRATTAMENTI INUMANI O DEGRADANTI Gli Stati membri del Consiglio d'Europa, firmatari della presente Convenzione, Viste le disposizioni della Convenzione di salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà fondamentali; Rammentando che ai termini dell' di detta Convenzione, "nessuno può essere sottoposto a tortura nè a pene o trattamenti inumani o degradanti"; Constatando che le persone che si pretendono vittime di violazioni dell' possono avvalersi del dispositivo previsto dalla presente Convenzione; Convinti che la protezione dalla tortura e dalle pene o trattamenti inumani o degradanti delle persone private di libertà potrebbe essere rafforzata da un sistema non giudiziario di natura preventiva, basato su sopralluoghi; Hanno convenuto quanto segue: . È istituito un Comitato europeo per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti (qui di seguito denominato: "il Comitato"). Il Comitato esamina, per mezzo di sopralluoghi il trattamento delle persone private di libertà allo scopo di rafforzare, se necessario, la loro protezione dalla tortura e dalle pene o trattamenti inumani o degradanti.
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urn:nir:stato:legge:1989-01-02;7#art-c-1

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