Convenzione

Art. 2

In vigore dal 17 gen 1989
Ciascuna Parte autorizza il sopralluogo, in conformità con la presente Convenzione, in ogni luogo dipendente dalla propria giurisdizione nel quale vi siano persone private di libertà da un'Autorità pubblica.
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urn:nir:stato:legge:1989-01-02;7#art-c-2

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