Convenzione

Art. 4

In vigore dal 17 gen 1989
1. Il Comitato si compone di un numero di membri eguale a quello delle Parti. 2. I membri del Comitato sono scelti tra persone di alta moralità, note per la loro competenza in materia di diritti dell'uomo o in possesso di esperienza professionale nei campi di applicazione della presente Convenzione. 3. Il Comitato non può comprendere più di un cittadino dello stesso Stato. 4. I membri partecipano a titolo individuale, sono indipendenti ed imparziali nell'esercizio del loro mandato e si rendono disponibili in modo da svolgere le loro funzioni in maniera effettiva.
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urn:nir:stato:legge:1989-01-02;7#art-c-4

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Art. 4 Ratifica ed esecuzione della convenzione europea per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti, con annesso, adottata a Strasburgo il 26 novembre 1987. — Testo vigente | Portale Normativo