Convenzione
Art. 15
In vigore dal 17 gen 1989
Ciascuna Parte comunica al Comitato il nominativo e l'indirizzo della Autorità competente a ricevere le notifiche indirizzate al suo Governo, nonché quelli di ogni agente di collegamento da essa eventualmente designato.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1989-01-02;7#art-c-15