Convenzione
Art. 14
In vigore dal 17 gen 1989
1. I nomi delle persone che assistono il Comitato sono indicati nella notifica effettuata a termini dell' paragrafo 1.
2. Gli esperti operano sotto le istruzioni e la responsabilità del Comitato. Essi devono possedere la competenza e l'esperienza specifiche delle materie per le quali trova applicazione la presente Convenzione e sono vincolati dagli stessi obblighi d'indipendenza, d'imparzialità e di disponibilità di quelli dei membri del Comitato.
3. Una Parte può, in via eccezionale, dichiarare che un esperto o altra persona che assiste il Comitato non può essere ammessa a partecipare al sopralluogo in un luogo che dipende alla sua giurisdizione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1989-01-02;7#art-c-14