Convenzione

Art. 14

In vigore dal 17 gen 1989
1. I nomi delle persone che assistono il Comitato sono indicati nella notifica effettuata a termini dell' paragrafo 1. 2. Gli esperti operano sotto le istruzioni e la responsabilità del Comitato. Essi devono possedere la competenza e l'esperienza specifiche delle materie per le quali trova applicazione la presente Convenzione e sono vincolati dagli stessi obblighi d'indipendenza, d'imparzialità e di disponibilità di quelli dei membri del Comitato. 3. Una Parte può, in via eccezionale, dichiarare che un esperto o altra persona che assiste il Comitato non può essere ammessa a partecipare al sopralluogo in un luogo che dipende alla sua giurisdizione.
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urn:nir:stato:legge:1989-01-02;7#art-c-14

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Art. 14 Ratifica ed esecuzione della convenzione europea per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti, con annesso, adottata a Strasburgo il 26 novembre 1987. — Testo vigente | Portale Normativo