Convenzione
Art. 19
In vigore dal 17 gen 1989
1. La presente Convenzione entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di tre mesi a partire dalla data alla quale sette Stati membri del Consiglio d'Europa avranno espresso il loro consenso ad essere vincolati dalla Convenzione in conformità con quanto disposto all'.
2. Per ogni Stato membro che esprima successivamente il proprio consenso ad essere vincolato dalla Convenzione, essa entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di tre mesi a partire dalla data di deposito dello strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1989-01-02;7#art-c-19