Convenzione

Art. 22

In vigore dal 17 gen 1989
1. Ogni Parte può in ogni tempo denunciare la presente Convenzione mediante notifica indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa. 2. La denuncia avrà effetto il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di dodici mesi a decorrere dalla data di ricezione, da parte del Segretario Generale, della notifica.
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urn:nir:stato:legge:1989-01-02;7#art-c-22

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