Accordo

Art. 9

In vigore dal 12 ago 1988
1. Il beneficio di esenzioni o riduzioni di tasse, timbri, diritti di cancelleria o di registrazione, previsti dalla legislazione di una Parte Contraente per atti o documenti da produrre in applicazione della legislazione di detta Parte, è esteso agli atti o documenti analoghi da produrre in applicazione della legislazione di un'altra Parte Contraente o del presente Accordo. 2. Qualsiasi atto, documento o scritto a carattere ufficiale da produrre ai fini dell'applicazione del presente Accordo è dispensato dalla autenticazione e da ogni altra analoga formalità.
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urn:nir:stato:legge:1988-07-25;335#art-a-9

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