Accordo
Art. 7
In vigore dal 12 ago 1988
1. Qualora, ai sensi del presente Accordo, l'istituzione di una Parte Contraente sia debitrice di somme destinate al rimborso delle spese sostenute dall'istituzione di unàaltra Parte Contraente, il debito sarà espresso nella valuta della seconda Parte. La prima istituzione salda validamente il suo debito in detta valuta, a meno che le Parti Contraenti in causa non convengano altre modalità.
2. I trasferimento di somme risultanti dall'applicazione del presente Accordo sono effettuati in caso di bisogno, in conformità agli accordi in vigore in detta materia, al momento del trasferimento, tra le Parti Contraenti. In mancanza, accordi specifici dovranno essere restipulati tra le Parti interessate.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1988-07-25;335#art-a-7