Accordo

Art. 11

In vigore dal 12 ago 1988
Ogni Controversia che sorga tra due o più Parti Contraenti, relativa all'interpretazione o all'applicazione del presente Accordo sarà risolta mediante trattativa diretta tra le autorità competenti delle Parti Contraenti interessate. Qualora si tratti di una questione che interessa tutte le Parti Contraenti, il Direttore Generale dell'Ufficio internazionale del Lavoro potrà sottoporre la controversia, su domanda di queste autorità e dopo consultazione delle autorità competenti delle altre Parti Contraenti, ad una riunione di rappresentanti delle autorità competenti di tutte le Parti Contraenti che esprimerà un parere su tale questione.
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urn:nir:stato:legge:1988-07-25;335#art-a-11

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