Accordo

Art. 16

In vigore dal 12 ago 1988
1. Il presente Accordo rimarrà in vigore senza limitazione di durata. 2. Tuttavia, ogni Parte Contraente potrà disdire il presente Accordo dopo la scadenza di un periodo di cinque anni a decorrere dalla data di entrata in vigore iniziale di questo Accordo, notificandolo in conformità alle disposizioni del paragrafo 1 dell'. La disdetta avrà effetto solo sei mesi dopo la sua registrazione da parte del Direttore Generale dell'Ufficio internazionale del Lavoro.
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urn:nir:stato:legge:1988-07-25;335#art-a-16

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Art. 16 Ratifica ed esecuzione dell'accordo europeo relativo alla concessione di cure mediche alle persone in soggiorno temporaneo, adottato a Ginevra il 17 ottobre 1980. — Testo vigente | Portale Normativo