Accordo

Art. 14

In vigore dal 12 ago 1988
1. Successivamente alla scadenza di un periodo di due anni a partire dalla data di entrata in vigore iniziale del presente Accordo, ogni membro non europeo dell'Organizzazione internazionale del Lavoro potrà aderire a tale Accordo. 2. Tuttavia, ogni Parte contraente del presente Accordo disporrà di una scadenza di sei mesi a partire dal deposito dello strumento di ratifica di ogni Stato aderente, in conformità alle disposizioni del paragrafo 5 del presente articolo, per notificare la sua opposizione ad una tale adesione, in conformità alle disposizioni del paragrafo 1 dell'. 3. Allo stesso modo, ogni Stato europeo che ratificherà il presente Accordo dopo la scadenza del termine di due anni previsto al paragrafo 1 del presente articolo potrà, al momento del deposito del suo strumento di ratifica, avvalersi della medesima facoltà di opposizione nei confronti di ogni Parte Contraente che vi abbia aderito prima della data di detto deposito, notificandola in conformità alle disposizioni del paragrafo 1 dell'. 4. Gli Stati aderenti diverranno Parti Contraenti nei confronti delle sole Parti Contraenti che non avranno formulato opposizione alla loro adesione. 5. Gli strumenti di ratifica degli Stati aderenti saranno depositati presso il Direttore generale dell'Ufficio internazionale del Lavoro.
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urn:nir:stato:legge:1988-07-25;335#art-a-14

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