Accordo

Art. 17

In vigore dal 12 ago 1988
1. Alla scadenza di un periodo di cinque anni a decorrere dalla data di entrata in vigore iniziale del presente Accordo, ogni Parte Contraente potrà domandare al Direttore generale dell'Ufficio internazionale del Lavoro di convocare una riunione per esaminare la sua eventuale revisione. 2. Non appena avrà ricevuto una domanda in tal senso, il Direttore generale dell'Ufficio internazionale del Lavoro ne informerà le altre Parti Contraenti, e, dopo consultazione delle autorità competenti delle Parti Contraenti, potrà convocare una riunione dei rappresentanti delle Parti Contraenti e degli Stati firmatari.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1988-07-25;335#art-a-17

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 17 Ratifica ed esecuzione dell'accordo europeo relativo alla concessione di cure mediche alle persone in soggiorno temporaneo, adottato a Ginevra il 17 ottobre 1980. — Testo vigente | Portale Normativo