Art. 1

In vigore dal 12 ago 1988
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: . 1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'accordo europeo relativo alla concessione di cure mediche alle persone in soggiorno temporaneo, adottato a Ginevra il 17 ottobre 1980.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1988-07-25;335#art-rd-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo