Art. 1
In vigore dal 12 ago 1988
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
.
1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'accordo europeo relativo alla concessione di cure mediche alle persone in soggiorno temporaneo, adottato a Ginevra il 17 ottobre 1980.
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