Accordo
Art. 20
In vigore dal 12 ago 1988
1. Due o più Parti Contraenti potranno concludere, in caso di necessità, intese bilaterali o multilaterali per l'applicazione del presente Accordo.
2. L'Ufficio internazionale del Lavoro predisporrà una intesa-modello al fine di facilitare il raggiungimento delle intese di cui al paragrafo precedente del presente articolo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1988-07-25;335#art-a-20